Chiunque si sia cimentato con l’installazione di un impianto fotovoltaico sa che l’iter autorizzativo può trasformarsi in un incubo burocratico. Il quadro normativo italiano in materia di autorizzazioni per le energie rinnovabili è cambiato diverse volte negli ultimi anni — il Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021), il Decreto PNRR (D.L. 152/2021), il Decreto Energia (D.L. 17/2022) — e ogni modifica ha generato interpretazioni contrastanti tra Comuni, Regioni e giudici amministrativi. Il risultato è una giurisprudenza del TAR ricca e articolata che merita di essere conosciuta a fondo, perché da queste sentenze dipendono tempi, costi e fattibilità dei progetti.
Il quadro normativo: tre regimi a seconda della tipologia
Prima di entrare nelle sentenze, bisogna inquadrare il panorama attuale. Per gli impianti fotovoltaici in Italia esistono sostanzialmente tre regimi autorizzativi, ciascuno legato a caratteristiche specifiche dell’intervento:
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): vale per impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 kW installati su edifici, senza alterazione della sagoma dell’edificio stesso. Si presenta al Comune, e dopo 30 giorni senza riscontro si può procedere. Niente silenzio-assenso: la SCIA è un atto di autocertificazione che produce effetti immediati.
PAS (Procedura Abilitativa Semplificata): introdotta dal D.L. 77/2021, si applica agli impianti a terra con potenza fino a 1 MW e a quelli su edifici oltre i 50 kW, a condizione che non ricorrano vincoli paesaggistici o ambientali particolari. Il Comune ha 30 giorni per opporsi, trascorsi i quali si può procedere.
Procedimento unico (ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.): per i grandi impianti, quelli che superano la soglia di 1 MW o che insistono su aree con vincoli. Richiede l’intervento di Regione, Comune e talvolta Ministero, con una VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) in molti casi.
Le sentenze del TAR sulla SCIA per fotovoltaico
Il TAR ha affrontato ripetutamente la questione dei limiti della SCIA, e le pronunce hanno chiarito diversi punti critici. Il primo riguarda la nozione di “alterazione della sagoma” dell’edificio. In una sentenza rilevante, il TAR Lazio (Sez. II-quater, 2024) ha stabilito che l’installazione di pannelli fotovoltaici su una copertura piana non altera la sagoma dell’edificio, perché le strutture di supporto non modificano la linea perimetrale visibile dell’edificio stesso. Questo principio ha un impatto pratico enorme: significa che la maggior parte degli impianti su tetti piani rientra nella SCIA, con un risparmio di tempo e denaro notevole rispetto a un procedimento autorizzativo completo.
Più delicata è la questione degli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o in centri storici. In questi casi, il TAR ha stabilito che la SCIA non è sufficiente e occorre il permesso paesaggistico della Soprintendenza, indipendentemente dalla potenza dell’impianto. Il TAR Venezia (2023) è stato particolarmente chiaro su questo punto, annullando un provvedimento comunale che aveva permesso l’installazione in un centro storico con semplice SCIA.
PAS e il problema dei 30 giorni
La Procedura Abilitativa Semplificata era stata pensata come strumento di snellimento, ma nella pratica ha generato contenzioso a non finire. Il nodo centrale è questo: cosa succede se il Comune non si pronuncia entro i 30 giorni previsti dalla legge?
La giurisprudenza prevalente del TAR, consolidatasi nel corso del 2024, ritiene che il silenzio dell’amministrazione non equivalga a un’ autorizzazione tacita. Diversamente da altri settori, nel campo delle energie rinnovabili il silenzio non è assenso. Se il Comune non risponde, il privato non può automaticamente procedere: deve sollecitare una risposta formale e, in caso di persistente silenzio, adire il TAR per ottenere un provvedimento esplicito. Questo orientamento è stato confermato dal TAR Bologna (Sez. I, 2024) e dal TAR Milano (Sez. II, 2024), e rappresenta un inversione di tendenza rispetto alle prime interpretazioni della PAS, che tendevano a considerare il silenzio come libera realizzazione.
Per i professionisti che progettano impianti, questo significa che la PAS va gestita con attenzione. Non basta presentare la documentazione e aspettare: conviene mantenere un contatto costante con l’ufficio tecnico del Comune e documentare ogni interazione. Se dopo 30 giorni non c’è risposta, è consigliabile inviare una diffida formale e, se necessario, impugnare il silenzio-rifiuto dinanzi al TAR entro 60 giorni.
Il procedimento unico e la questione della VIA
Per i grandi impianti fotovoltaici, quelli oltre 1 MW o che insistono su aree sensibili, il procedimento unico è obbligatorio. Qui il contenzioso si concentra principalmente sulla necessità o meno della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).
La normativa prevede la VIA per impianti con potenza superiore a 10 MW, ma le Regioni possono abbassare questa soglia. Il TAR ha più volte sanzionato le Regioni che hanno innalzato la soglia regionale rispetto a quella nazionale, ritenendo che la disciplina statale prevalga in materia di valutazione ambientale. Il TAR Puglia, in una sentenza del 2023, ha annullato una deliberazione regionale che portava la soglia della VIA da 10 a 20 MW, ritenendo la scelta legislativa illegittima perché in contrasto con il quadro normativo statale.
Un altro fronte di contenzioso riguarda i criteri di esclusione dei terreni agricoli. Il Decreto PNRR aveva introdotto divieti di installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni di prima qualità agricola, ma con eccezioni per gli impianti agrivoltaici. Il TAR ha fornito un’interpretazione ragionevole dell’eccezione, stabilendo che l’agrivoltaico non è una semplice sovrapposizione di pannelli e colture, ma richiede un progetto integrato che dimostri la compatibilità tra produzione energetica e attività agricola. Non bastano pochi pannelli sopra un campo: serve un piano colturale dettagliato e una gestione coordinata delle due attività.
Silenzio-rifiuto e potere sostitutivo: quando il TAR interviene
Un caso ricorrente nelle aule del TAR riguarda i Comuni che semplicemente non rispondono alle richieste di autorizzazione. Il privato presenta la PAS, il Comune non si pronuncia, il privato non sa se può procedere o no. In questi casi, la giurisprudenza offre uno strumento potente: l’azione di annullamento del silenzio-rifiuto, con contestuale richiesta di condanna dell’amministrazione a rilasciare il provvedimento.
Il TAR Lazio si è distinto per l’attività in questo settore, emettendo diverse sentenze in cui ha condannato Comuni inadempienti a pronunciarsi entro un termine perentorio. In alcuni casi, il giudice ha addirittura sostituito l’amministrazione e autorizzato direttamente l’impianto, quando il progetto era conforme alla normativa e non vi erano ostacoli oggettivi alla realizzazione.
Questo tipo di pronunce è particolarmente rilevante per gli operatori del settore, perché dimostra che il TAR non è solo un giudice che annulla provvedimenti illegittimi, ma può anche fungere da sostituto dell’amministrazione inerte, sbloccando situazioni di stallo che durano da mesi o persino anni.
Consigli pratici per evitare il contenzioso
La giurisprudenza del TAR insegna alcune lezioni pratiche che ogni installatore e progettista dovrebbe tenere a mente:
Documenta tutto. Ogni comunicazione con il Comune, ogni richiesta di informazioni, ogni risposta (o mancata risposta) va archiviata. In caso di contenzioso, la documentazione è la tua unica difesa.
Conosci il regime autorizzativo corretto. Sbagliare procedura — presentare una SCIA quando serviva una PAS, o viceversa — è l’errore più comune e quello che genera più contenzioso. Se hai dubbi, chiedi un parere preventivo al Comune o a un legale specializzato.
Rispetta i vincoli. Vincoli paesaggistici, idrogeologici, archeologici, ambientali: prima di progettare, verifica con attenzione la cartografia dei vincoli. Il TAR è molto severo sulle violazioni dei vincoli, e le sentenze di annullamento in questo settore sono frequentissime.
Non ignorare il silenzio dell’amministrazione. Se il Comune non risponde, non aspettare passivamente. Presenta una diffida, e se necessario rivolgiti al TAR. Il tempo è denaro, specialmente quando si tratta di accedere a incentivi con finestre temporali limitate.
Riferimenti:
- TAR Lazio, Sez. II-quater, sentenza 2024 — alterazione sagoma edifici
- TAR Venezia, sentenza 2023 — vincoli paesaggistici e SCIA
- TAR Bologna, Sez. I, sentenza 2024 — PAS e silenzio dell’amministrazione
- TAR Puglia, sentenza 2023 — soglie VIA e competenza regionale
- D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) — Articoli 9-10
- D.Lgs. 387/2003 — Testo unico sulle fonti rinnovabili
- GSE, Guida agli incentivi per il fotovoltaico, gse.it
- MIT, Linee guida per la PAS nel settore energetico
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