Chi ha costituito o aderito a una Comunità Energetica Rinnovabile sa che il passaggio più critico non è la costituzione dell’ente né la firma del contratto di adesione — è la connessione alla rete. I ritardi del gestore di rete (E-Distribuzione o altri DSO) nel completare la connessione bloccano l’erogazione degli incentivi GSE per mesi, a volte più di un anno. Cosa si può fare? Il TAR Lazio ha dato una risposta chiara nel 2025, e questa guida spiega come usarla.
Il problema dei ritardi nelle connessioni CER
Il Decreto MASE 414/2023 ha reso operativi gli incentivi per le CER, ma ha anche aperto un collo di bottiglia: le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono aumentate in modo massivo, e i gestori di rete non riescono a smaltirle nei tempi previsti dalla regolazione ARERA. Il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) di ARERA prevede tempi precisi per la connessione — ma nella pratica i ritardi sono frequenti e spesso superano i 12 mesi.
Il problema economico è concreto: la tariffa incentivante GSE decorre dalla data di messa in esercizio dell’impianto (o dalla data di connessione alla rete per i nuovi impianti). Ogni mese di ritardo nella connessione è un mese di incentivi perso — e per un impianto da 200 kWp, la tariffa incentivante vale 8.000-12.000 euro al mese.
La sentenza TAR Lazio, n. 4421/2025: il principio
Il TAR Lazio (Sez. III, n. 4421/2025) ha affrontato un caso in cui E-Distribuzione aveva superato di oltre 8 mesi i tempi previsti dal TICA per la connessione di un impianto destinato a una CER. Il TAR ha stabilito tre principi fondamentali.
Primo: il gestore di rete è obbligato a rispettare i tempi del TICA, che è regolazione vincolante emessa da ARERA. Il ritardo ingiustificato configura inadempimento degli obblighi di pubblico servizio, non semplice ritardo contrattuale.
Secondo: il gestore di rete è tenuto a risarcire i mancati incentivi nel periodo di ritardo, nella misura in cui il richiedente dimostri che l’impianto era tecnicamente pronto per la connessione e che il ritardo era imputabile al gestore (e non a carenze documentali del richiedente).
Terzo: il rimedio principale è il ricorso all’ARERA tramite la procedura di risoluzione delle controversie (delibera ARERA 188/2022/E/com), non necessariamente il ricorso immediato al TAR. Solo se il rimedio ARERA risulta insufficiente o tardivo rispetto all’urgenza, il ricorso cautelare al TAR per silenzio-inadempimento del gestore di rete è ammissibile.
La procedura ARERA: come funziona per le CER
La procedura di risoluzione delle controversie ARERA è lo strumento più accessibile e più rapido per gestire i ritardi nelle connessioni. Si attiva con un reclamo formale al gestore di rete (E-Distribuzione o altro DSO) che documenti:
la data di presentazione della richiesta di connessione; i tempi previsti dal TICA per la tipologia di connessione richiesta; la documentazione di tutti i solleciti inviati al gestore; la prova che la documentazione fornita era completa e conforme; il calcolo del danno subito (mancati incentivi per il periodo di ritardo).
Il gestore ha 40 giorni per rispondere al reclamo. Se la risposta è insoddisfacente o non arriva, si apre la procedura di conciliazione obbligatoria davanti allo Sportello per il Consumatore (gestito da ARERA), che dura al massimo 6 mesi. Se la conciliazione fallisce, si può procedere con l’arbitrato ARERA o con il ricorso al TAR.
Il ricorso cautelare al TAR: quando e come
Quando il ritardo è già grave e il danno si accumula rapidamente, attendere 6 mesi di conciliazione ARERA può essere economicamente insostenibile. In questi casi, il ricorso al TAR per silenzio-inadempimento del gestore di rete permette di ottenere un decreto ingiuntivo cautelare che obbliga il gestore a completare la connessione entro un termine giudiziale.
La procedura: il ricorso va depositato al TAR competente (di norma il TAR della regione dove si trova l’impianto) con contestuale richiesta di misura cautelare monocratica (ottenibile in 24-48 ore nei casi urgenti). Il ricorrente deve dimostrare: il fumus boni iuris (apparente fondatezza del diritto, dimostrata dal TICA e dalla documentazione del ritardo) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile dall’ulteriore ritardo, dimostrato dal calcolo degli incentivi persi).
Il costo del ricorso al TAR (avvocato + contributo unificato) è giustificato per impianti di taglia significativa (sopra i 50-100 kWp) dove i mancati incentivi mensili superano rapidamente le spese legali.
Prevenzione: come ridurre il rischio di ritardi
La migliore strategia è ridurre il rischio di ritardi prima che si materializzino. Le azioni concrete in fase di costituzione della CER: presentare la richiesta di connessione il prima possibile — anche prima di completare la costituzione formale dell’ente, se possibile con una richiesta preliminare; verificare la disponibilità della cabina primaria di riferimento prima di scegliere i soci consumatori (il requisito della stessa cabina primaria è il vincolo tecnico principale delle CER); mantenere la documentazione tecnica sempre aggiornata e rispondere prontamente alle richieste di integrazione del gestore; nominare un referente tecnico dedicato che monitori l’avanzamento della pratica di connessione e interagisca direttamente con gli uffici del gestore. La guida alla costituzione della CER: Come costituire una CER nel 2026: i 6 passi.
Leggi anche: Le sentenze 2024-2026: il quadro completo — CER: il quadro normativo completo — Come funziona la tariffa incentivante CER.
Fonti: TAR Lazio Sez. III n. 4421/2025 (obbligo connessione gestore di rete, risarcimento mancati incentivi); ARERA, delibera 188/2022/E/com (procedure risoluzione controversie); ARERA, Testo Integrato Connessioni Attive — TICA (tempi e procedure connessione); D.Lgs. 199/2021 e Decreto MASE 414/2023 (quadro normativo CER). Aggiornato giugno 2026.
Lascia un commento