Hai una seconda casa — una casa vacanze, un appartamento affittato, una casa di famiglia — e vuoi installarci un impianto fotovoltaico. L’incentivo c’è, ma l’aliquota è più bassa: 36% invece del 50% della prima casa. Questa guida spiega le differenze e quanto recuperi concretamente.
Le regole base: come cambia rispetto alla prima casa
Fino al 31 dicembre 2026 è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% per la prima casa, o del 36% per la seconda casa.
La detrazione spetta nella misura del 36% (ovvero del 50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
In numeri:
- Massimale di spesa: 96.000 euro (uguale per entrambe)
- Prima casa: 50% → max 48.000 euro recuperabili in 10 anni
- Seconda casa: 36% → max 34.560 euro recuperabili in 10 anni
Quanto recuperi concretamente sulla seconda casa
| Costo impianto | Detrazione 36% | Rate annuali (10 anni) |
|---|---|---|
| 6.000 € | 2.160 € | 216 €/anno |
| 9.000 € | 3.240 € | 324 €/anno |
| 12.000 € | 4.320 € | 432 €/anno |
| 6 kWp + batteria (15.000 €) | 5.400 € | 540 €/anno |
Le stesse regole operative della prima casa
Per la seconda casa si applicano le stesse regole procedurali del 50%:
Obbligatorio:
- Bonifico parlante con causale art. 16-bis DPR 917/86
- Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori
- Conservazione di tutta la documentazione
Non si può fare:
- Cessione del credito (non disponibile dal 2023)
- Sconto in fattura (non disponibile dal 2023)
Casa affittata: chi prende la detrazione?
Se la seconda casa è affittata, la detrazione spetta a chi sostiene la spesa — normalmente il proprietario, non l’inquilino. Ma se l’installazione fotovoltaica aumenta il valore dell’immobile e migliora la classe energetica, potrebbe giustificare un canone di affitto più alto.
Quando conviene il Conto Termico al posto della detrazione
Se sulla seconda casa stai installando anche una pompa di calore (non solo il fotovoltaico), valuta il Conto Termico 3.0 — che paga direttamente dal GSE invece di richiedere 10 anni di dichiarazioni. Ma ricorda: non puoi prendere entrambi sullo stesso intervento.
Fonti: art. 16-bis DPR 917/86, Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Aggiornamento: maggio 2026.
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