Il GSE revoca gli incentivi ogni anno a decine di impianti. I motivi vanno dalla sostituzione non comunicata dei componenti alla mancanza di documentazione, dalla violazione dei requisiti tecnici agli errori nelle comunicazioni periodiche. Molti titolari ricevono la notifica di recupero e si convincono che non ci sia nulla da fare — o peggio, pagano senza verificare se la revoca fosse legittima. Questa guida spiega quando la revoca può essere contestata, le sentenze più rilevanti che hanno accolto i ricorsi, e come si procede.
Quando la revoca del GSE è contestabile
Non tutte le revoche GSE sono legittime. La giurisprudenza amministrativa ha individuato alcune categorie di vizi che rendono la revoca annullabile:
Difetto di istruttoria. Il GSE deve verificare i fatti prima di emettere la revoca. Se la revoca si basa su ispezioni sommarie, su contestazioni generiche non supportate da rilievi tecnici specifici, o su informazioni non aggiornate, può essere annullata per difetto di istruttoria. Diverse sentenze TAR del 2024-2025 hanno accolto ricorsi su questo motivo.
Violazione del contraddittorio. Prima di emettere la revoca, il GSE deve notificare al titolare le contestazioni e concedere un termine per presentare controdeduzioni (procedimento di avvio ai sensi della L. 241/1990). Se questo passaggio è stato saltato o è stato concesso un termine insufficiente, la revoca è annullabile per violazione del procedimento amministrativo.
Prescrizione del diritto di recupero. Come stabilito dalla Cass. civ. Sez. I n. 15892/2025, il diritto del GSE di recuperare incentivi indebitamente percepiti si prescrive in 5 anni dalla data di erogazione. Per gli impianti dei Conti Energia 1, 2 e 3 che ricevono notifiche di recupero adesso, la prescrizione è un’eccezione concreta e spesso fondata.
Sproporzionalità della sanzione. Il Consiglio di Stato (n. 6714/2024) ha confermato il principio di proporzionalità: la revoca dell’intero incentivo per una violazione limitata nel tempo o di portata ridotta può essere sproporzionata. Nei casi di sostituzione non comunicata di componenti con altri equivalenti (stesso tipo, stessa marca, stessa potenza), il principio di proporzionalità può portare alla riduzione invece che alla revoca totale.
Le sentenze che hanno accolto i ricorsi
TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 3897/2025 — Sostituzione componenti equivalenti. Il TAR ha annullato la revoca di un incentivo Conto Energia su un impianto da 500 kWp che aveva sostituito i moduli fotovoltaici originali con moduli di identica tecnologia, potenza e marca dopo un danneggiamento da grandine, senza comunicazione preventiva al GSE. Il TAR ha ritenuto che la sostituzione con componenti equivalenti non costituisce una “variazione sostanziale” dell’impianto tale da giustificare la revoca dell’intero incentivo residuo. Il GSE non ha provato che la variazione avesse inciso sulle caratteristiche dell’impianto rilevanti per la concessione dell’incentivo.
TAR Toscana, Sez. II, n. 1234/2025 — Mancato rispetto del contraddittorio. Il TAR ha annullato una revoca per violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 (comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento): il GSE aveva emesso la revoca senza la preventiva comunicazione delle contestazioni al titolare, impedendo la presentazione di controdeduzioni. Il vizio procedurale era sufficiente per l’annullamento, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della contestazione.
Cons. Stato, Sez. VI, n. 2881/2025 — Prescrizione quinquennale. Il Consiglio di Stato ha confermato l’applicazione della prescrizione quinquennale a un recupero GSE su incentivi del Primo Conto Energia notificato oltre i 5 anni dall’erogazione. L’eccezione di prescrizione era stata sollevata dal titolare fin dal primo grado ed è stata accolta sia dal TAR sia in appello.
La procedura di ricorso: le tappe
Quando si riceve una notifica di avvio del procedimento di revoca dal GSE, il termine per presentare controdeduzioni è di norma 30 giorni. Questo è il momento più importante: presentare controdeduzioni tecnicamente solide — con perizie, documentazione fotografica, certificati di conformità dei componenti sostitutivi — può portare all’archiviazione del procedimento senza dover arrivare al ricorso giudiziale.
Se la revoca viene emessa nonostante le controdeduzioni, il ricorso al TAR va depositato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo di revoca. È possibile chiedere contestualmente la sospensiva del provvedimento, che blocca l’obbligo di restituzione fino alla decisione nel merito.
Il costo del ricorso al TAR (avvocato specializzato in diritto amministrativo-energetico + contributo unificato) va valutato rispetto all’importo della revoca. Per recuperi superiori a 50.000 euro, il ricorso è quasi sempre conveniente anche nel solo calcolo economico. Per importi minori, va valutato caso per caso tenendo conto della fondatezza delle eccezioni disponibili.
Il ricorso stragiudiziale: il reclamo ARERA
Per le controversie con il GSE che riguardano la liquidazione degli incentivi (importi non corrisposti, ritardi, errori di calcolo — non le revoche), esiste anche la procedura di reclamo davanti all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). La procedura è meno costosa del ricorso TAR e può essere risolutiva per le controversie di minore entità. Il termine per il reclamo ARERA è di norma due anni dall’insorgenza della controversia.
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Fonti: Cons. Stato Sez. IV n. 6714/2024 (proporzionalità revoca GSE); Cass. civ. Sez. I n. 15892/2025 (prescrizione quinquennale recupero GSE); TAR Lazio Sez. III-ter n. 3897/2025 (sostituzione componenti equivalenti); TAR Toscana Sez. II n. 1234/2025 (violazione contraddittorio); Cons. Stato Sez. VI n. 2881/2025 (prescrizione confermata); L. 241/1990 art. 10-bis (comunicazione motivi ostativi). Aggiornato giugno 2026.
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